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USURA BANCARIA ED ANATOCISMO. UN FENOMENO DIFFUSO
La situazione economica degli ultimi 7 anni, caratterizzata da una crisi profondissima, diffusa e perniciosa, ha avuto la sua genesi da operazioni azzardate delle Banche, per lo più americane, relative ai mutui “sub prime” ed è durata finora anche a causa degli squilibri nei bilanci delle stesse, tamponati parzialmente con la riduzione degli affidamenti ai Clienti (il cosidetto “credit crunch). Molti di questi avvenimenti hanno una genesi bancaria, aggravata da scelte di politica economica internazionale spesso discutibili.
Nell’ambito dei rapporti tra Banche e Clienti affidati, in Italia si è verificata una notevole crescita delle sentenze che hanno visto le prime soccombenti nella verifica della correttezza legale delle condizioni applicate ai conti creditori, riguardo le norme sull’usura e sull’applicazione della pratica anatocistica. Analizzeremo ora gli aspetti di questo fenomeno.
La nozione di usura è dettata dall’art. 644 c.p.
L’attuale formulazione della norma, riformulata dalla Legge 108/1996, prevede tre ipotesi di reato:
1. l’usura propria o presunta o oggettiva
2. la mediazione usuraria
3. l’usura impropria, concreta o soggettiva
Le modifiche sopra accennate risalgono alla c.d. legge "anti-usura", n° 108 del 7 marzo 1996 (c.d. TUB - Testo Unico Bancario) riguarda, pertanto rispettivamente l’usura vera e propria e quella impropria: la prima quando l'usurato versa in stato di bisogno e l’altra quando l’usurato svolge attività imprenditoriale o professionale e si trova in condizioni di difficoltà economico – finanziarie, e costituisce il riferimento primario in materia di usura ed è stata più volte oggetto di modifiche, integrazioni e rettifiche.
Spieghiamo ora brevemente il significato di alcune sigle che riporteremo e di cui discuteremo:
1. il T.E.G.M. è la media dei dati, comprensivi anche di commissioni di remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse le imposte e tasse, rapportata su base annua, in relazione a categorie omogenee di operazione. Tale valore viene pubblicato trimestralmente sulla G.U. a cura del Ministro dell’Economia, acquisito il parere tecnico della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano Cambi. Da esso si desume il tasso soglia (calcolato come illustreremo in seguito), il cui superamento determina l’esistenza della pratica usuraria.
2. il T.E.G. rappresenta il costo complessivo sostenuto dal correntista per godere di una determinata somma di denaro. In sostanza è il tasso concretamente applicato al Cliente in relazione al singolo rapporto con la Banca. Secondo il Legislatore della riforma, per determinare e stabilire il tasso usurario e giungere al tasso effettivo globale, bisogna attentamente valutare tutte le operazioni compiute dalla Banca, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per impste e tasse, collegate all’erogazione del credito.
Di seguito riportiamo alcune serie storiche dei tassi soglia di usura pubblicati dal Ministero dell’Economia:
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Sintetizzando ora, il Testo Unico Bancario innova la normativa sotto diversi aspetti:
˗ inasprisce le pene e disciplina diritti e tutele delle vittime dell'usura,
˗ prevede sia un limite relativo che una valutazione caso per caso da parte del giudice, e la nullità delle clausole che prevedono interessi da usura,
˗ stabilisce un limite relativo per il tasso di usura, riferito al Tasso Effettivo Globale Medio (art.2), rilevato ogni tre mesi dall'Ufficio Italiano Cambi. L'UIC è costituito presso la Banca d'Italia, di proprietà degli istituti di credito,
˗ indica come usurari gli interessi sproporzionati rispetto alla prestazione (art. 1),
˗ stabilisce la nullità delle clausole nelle quali sono convenuti interessi usurai (art. 4) e quindi la nullità dell'intero contratto. La nullità è estesa con provvedimento non impugnabile del presidente del Tribunale anche a tutte le ipoteche poste su beni a garanzia di titolo di credito e ai protesti elevati dall'usuraio per presentazione a pagamento del titolo esecutivo di credito (art.18),
˗ stabilisce che la vittima di usura non è tenuta a risarcire né gli interessi per un ammontare al di sotto della soglia di usura, né l'eventuale differenza fra capitale prestato dall'usuraio e le somme già trasferitegli,
˗ introduce il sequestro dei beni dell'usuraio per risarcire le vittime delle somme già corrisposte (sia come interessi che come rimborso del capitale prestato). La confisca si applica anche ai beni dei quali "il reo ha disponibilità per interposta persona", intestati a terzi che svolgono il ruolo di "prestanome",
˗ equipara alle pene del reato di usura anche chi fa dare o promettere a sé o terzi compensi usurai, per la mediazione. Tale fattispecie riguarda anche chiunque non presti denaro direttamente alle vittime, ma conferisca denaro agli usurai, con l'intento di partecipare agli interessi derivanti dalla loro attività,
˗ istituisce un fondo di solidarietà per le vittime che prevede l'erogazione di mutui a 5 anni e tasso zero proporzionale alle somme corrisposte all'usuraio, e alle perdite o mancati guadagni derivanti dal delitto di usura (art. 14),
˗ afferma che le vittime che non denunciano il reato e corrispondono il prestito e gli interessi usurai, perdono tutti questi diritti: "La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale" (art.11): confisca dei beni, accesso al fondo di solidarietà, cancellazione di protesti e ipoteche secondo la legge si applicano solamente in caso di condanna,
˗ La denuncia non è obbligatoria e non comporta conseguenze penali.
Con l’art. 4 la stessa legge poi, apporta una importante modifica all’art. 644 del Codice Penale in materia di usura, stabilendo che il limite previsto oltre il quale gli interessi sono sempre usurai è stabilito nel tasso medio (TEGM) risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, introducendo così il concetto si “usura oggettiva”, ovvero che opera a prescindere dalle condizioni di bisogno della vittima.
L’art. 4 della Legge n. 108/1996 sul calcolo del tasso soglia è stato poi modificato dall’art. 8 D.L. n. 70 del 13/5/2011 in senso favorevole per gli Istituti di Credito, in quanto dal 14/5/2011 il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari viene stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui deve aggiungersi un margine di ulteriori quattro punti, con l’unico correttivo che la differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Inoltre in forza di questa Legge oggi: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Lo scopo del legislatore, che si ricava anche dalla lettura dei lavori preparatori alla legge stessa, era quello di reprimere il reato di usura, creando un criterio oggettivo limitando la discrezionalità dell’operatore giuridico.
Dopo l’entrata in vigore della L. n. 108/1996 sono sorti contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione del dettato normativo, in quanto l’art. 644, comma 1 del codice penale, aveva indotto taluni a ritenere che ai fini del tasso di usura andasse solo preso in considerazione il tasso corrispettivo pattuito, e non anche i tasso compensativi e/o risarcitori quali i tassi di mora.
L’art. 1 della L. n. 24 del 28/2/2001 (di interpretazione autentica della L. 108/1996) nel tentativo di dirimere il contrasto creatosi, con l’art. 1 ha testualmente previsto che “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Sull’argomento si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 29 del 25/2/2002, “Va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sè decisivo – che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.
La questione è oggi più che mai di estrema attualità, in quanto nel 2013 la Corte di Cassazione, con tre importanti pronunce, ha reputato che il tasso di mora debba venir computato ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio annuo, ciò perché l’usura, in quanto tale, trova sviluppo nel momento del bisogno pertanto è logico che proprio l’interesse di mora vada maggiormente considerato ai fini dell’applicazione della legge sull’usura.
Queste sentenze vanno ad incidere sulla pratica di talune Banche che ancora oggi, adeguandosi ad una circolare della Banca d’Italia a loro più favorevole, non considerano gli importi addebitati a titolo di mora nella soglia di usura del TEGM. Discorso analogo si è fatto in passato con la Commissione di Massimo Scoperto, ora eliminata e sostituita da altre amene commissioni.
Anche la Cassazione Pen. n. 46669/11, ha ricondotto le indicazioni della Banca d’Italia, in un alveo propriamente subordinato alla norma di legge; la pronuncia della Cassazione è perentoria, ponendo un solido presidio alla tassatività della norma: “Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione …”.
Se per l'usura originaria, in virtù dell'articolo 1815 del Codice Civile, gli interessi considerati usurari vengono azzerati e non sono dovuti per l'intera durata del prestito, per l'usura sopravvenuta, non essendoci riferimenti specifici nel nostro ordinamento, le ultime sentenze e pronunciamenti hanno deciso di sterilizzare solo gli interessi eccedenti il tasso soglia e non di azzerarli o di sostituirli con il tasso legale. Intendiamo per usura sopravvenuta, o aggiunta, quella che si verifica
a) nei contratti di mutuo stipulati prima della legge n. 108/1996, nei quali il tasso dopo l’entrata in vigore della legge è divenuto usurario;
b) nei contratti di mutuo stipulati successivamente alla legge n. 108/1996, con tasso non usurario, che però nel corso della durata del rimborso delle rate di mutuo è divenuto in tutto od in parte usurario.
Quanto incide la pratica usuraria (e anatocistica) nei rapporti tra Banche e soggetti debitori? La Fondazione Sdl sui dati forniti da Sdl Centro Studi, società di Brescia pioniera nell’offrire consulenza e assistenza legale nelle cause contro gli istituti di credito rileva che sul 99% dei quasi 47mila conti correnti aziendali analizzati sono state rilevate anomalie: in particolare usura oggettiva (nel 71% dei casi i tassi di interesse passivi erano superiore al tasso soglia fissato trimestralmente dallaBanca d’Italia), usura soggettiva (nel 74% dei casi sono state applicate condizioni particolarmente gravose, considerata la situazione di difficoltà economico-finanziaria dell’azienda) o anatocismo (calcolo di interessi su interessi, 71 volte su 100). Benché le analisi siano state effettuate sui documenti inviati a Sdl dalle aziende che già nutrivano qualche sospetto, il dato è allarmante. Soprattutto perché tali fenomeni vanno a pesare sui bilanci di aziende già in difficoltà per la crisi.
Le aziende che, secondo le valutazioni di Sdl, sono state colpite da usura bancaria e anatocismo appartengono in prevalenza ai settori direttamente produttivi: in tutto il 50,1%, con la manifattura a incidere per il 24,54%, le costruzioni per il 23,56% e l’agricoltura per il 2 per cento. Rilevante anche il numero di aziende del settore del commercio e del turismo (34,4%), seguono quelle impegnate in attività immobiliari, finanziarie e assicurative (10,21%), e in attività professionali e artistiche (5,28%).
Le analisi di Sdl stimano che il rapporto tra le somme recuperabili dalle aziende perché non dovute e quanto pagato alla banca tra interessi, commissioni e spese varie è del 62% per le aziende manifatturiere, del 65% per quelle di costruzioni, del 70% nel settore agricolo e sale addirittura all’82% per le attività alberghiere e di ristorazione. A essere colpite maggiormente sono quelle attività di solito portate avanti da un singolo individuo e dalla sua famiglia. Il rapporto tra somme non dovute e somme pagate, infatti, è in media intorno all’80% per le imprese individuali, compreso tra il 70 e l’80% per le società in accomandita semplice e per quelle in nome collettivo, compreso tra il 60 e il 70% per le società a responsabilità limitata, mentre scende sotto il 50% per le società per azioni.
Parliamo infine dell’anatocismo, che si inserisce nelle pratiche illecite di calcolo della remunerazione dei crediti ma attualmente ancora applicato sistematicamente.
L’anatocismo consiste nel fenomeno per il quale gli interessi maturati nel conto corrente bancario vengono addebitati nel conto medesimo, divenendo una somma sulla quale successivamente maturano ulteriori interessi.
Come profilo generale il nostro codice civile vieta all'art. 1283 c.c. l'anatocismo: la regola, valevole per ogni rapporto e non solo per quelli bancari, è infatti quella per cui gli interessi maturano sul solo capitale dovuto e non anche sugli interessi precedentemente maturati. Tale previsione, in particolare, prevede che gli interessi possano maturare su altri interessi (appunto questo è il significato di anatocismo), salvo usi contrari, solo dal giorno della domanda giudiziale o come conseguenza di un accordo successivo alla scadenza di tali interessi e purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Ove manchi tale accordo successivo al maturare degli interessi e ove manchi la domanda, come nel caso di un rapporto di conto corrente bancario che stia proseguendo fisiologicamente senza problematiche, gli interessi possono essere conteggiati solo sul capitale scaduto.
L'anatocismo bancario è stato ritenuto illegittimo dalla Corte di Cassazione dal 1999, ma è stato successivamente autorizzato per legge a determinate condizioni: in particolare la delibera CICR del 9.2.2000 ha fissato il principio per cui sono valide le pattuizioni del contratto bancario che prevedano l'anatocismo purché vi sia la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e quelli passivi e tutto questo dalla data della pattuizione stessa, restando illecite le somme addebitate antecedentemente.
In realtà molto più recentemente vi è stata un'ulteriore modifica della disciplina dell'anatocismo bancario. L’art. 120 TUB (Testo Unico Bancario) è stato modificato a opera della Legge n. 147/2013, che ha eliminato l'anatocismo bancario dato che dal 1 gennaio 2014 il CICR è tenuto a prevedere che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Non è molto chiaro quale sia il significato di tale disposizione: se si indica che gli interessi si capitalizzano poi quella somma diventa capitale e, dunque, di regola dovrebbe produrre a propria volta interessi. Però dalla previsione pare emergere in modo chiaro la volontà del legislatore di vietare l'anatocismo, vale a dire che gli interessi che si calcolano in un dato momento tengano conto di precedenti interessi che sono maturati.
Quindi, per i contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore di tale disposizione dovrebbe valere nuovamente l’indicazione della giurisprudenza per la quale la previsione contrattuale di anatocismo bancario è illegittima: perché si tratterebbe di una clausola contraria all'art. 1283 c.c. e anche all'art. 120 TUB come modificato.